Statuto Associazione Acquari Naturali APS

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E’ costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore – CTS (Decreto
Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione
senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: “Acquari Naturali APS”, da ora in
avanti detta “associazione”, con sede legale nel Comune di Quarrata (PT) e con durata
illimitata.
La variazione della sede legale nell’ambito del suddetto Comune non comporta modifica
statutaria.
L’acronimo APS acquista efficacia con l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo
settore (Runts).

ART. 2
(Scopo, finalità, attività)

ART. 2 L’associazione ha come scopo la promozione della conoscenza e della
consapevolezza riguardo all’acquariofilia e la tutela dell’ambiente e della biodiversità, nonché
la diffusione della cultura scientifica e biologica con l’intento di avvicinare quante più persone
possibile ai temi di comprensione dell’ecologia degli ambienti acquatici, della loro biodiversità
e conservazione sia in ambito nazionale che in riferimento alle dinamiche di antropizzazione
degli ambienti naturali in atto in altri paesi.
L’associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo
prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti
associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui
all’art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.
53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità
educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni
dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione
dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e
pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della
legge 14 agosto 1991, n. 281;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse
sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della
pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge
19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi
a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente
articolo.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’associazione intende svolgere:
1) azioni per promuovere l’acquariofilia responsabile come strumento educativo e didattico;
2) attività di formazione, workshop, conferenze e eventi culturali sulla ecologia degli ambienti
acquatici, acquariofilia e temi ambientali.
3) sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla conservazione dell’ambiente e della
biodiversità degli ecosistemi acquatici;
4) gite, visite guidate ed escursioni volte a far conoscere gli acquari e gli ambienti acquatici;
5) eventi di beneficienza per sostenere progetti legati alla tutela di ambienti acquatici naturali
in pericolo o all’acquariofilia.
L’associazione, per realizzare al meglio i suoi scopi e le sue attività, intende collaborare con
altre associazioni ed enti, anche internazionali, per la tutela dell’ambiente e del territorio.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività
diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime,
secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.
L’individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell’Organo di
amministrazione.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di
raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non
corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei
principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e
delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo
stabilito dalla Legge.
Possono aderire all’associazione le persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro
numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo settore
o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività
dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e
discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il
diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all’Organo di
amministrazione una domanda che contenga:

  • l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale
    nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli
    eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi
    associativi.
    L’Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori,
    coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura
dell’Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
L’Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della
domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo di amministrazione, chi l’ha
proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che
sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non
appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti
dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo
criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi associativi;
  • essere eletti negli organi associativi;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed
    esaminare i libri associativi facendo richiesta scritta tramite PEC o a mezzo di
    raccomandata all’Organo di amministrazione che dovrà metterli a disposizione entro
    30 giorni dalla data di arrivo.
    Gli associati hanno l’obbligo di:
  • rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini
    annualmente stabiliti dall’Assemblea;
  • comunicare ogni mutamento di residenza e recapiti.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, esclusione, recesso e decadenza automatica.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali
Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni
materiali o morali di una certa gravità all’associazione può essere escluso dall’associazione
mediante deliberazione e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che
potrà presentare le proprie controdeduzioni.
L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione
all’Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da
comunicare adeguatamente all’associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto dal momento della delibera.
L’associato può decadere automaticamente dall’associazione, senza necessità di alcuna
deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota
associativa entro il mese di giugno.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e
trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno
alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6
(Organi)

Sono organi dell’associazione:

  • l’Assemblea;
  • l’Organo di amministrazione;
  • l’Organo di controllo, ove nominato.

ART. 7
(Assemblea)

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante
delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può
rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il
luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno
15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli
associati o agli altri recapiti forniti al momento della domanda di ammissione.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è
fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

  • nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto
    incaricato della revisione legale dei conti;
  • approva il bilancio di esercizio;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione
    di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sulla esclusione degli associati;
  • delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione dell’eventuale patrimonio
    residuo;
  • delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla
    sua competenza.
    Si può prevedere l’intervento all’Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione
    ovvero l’espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità
    dell’associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella
    comunicazione scritta di convocazione.
    L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la
    metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il
    numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
    L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio
    e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
    Per modificare lo Statuto occorre: in prima convocazione la presenza di 2/3 degli associati, in
    proprio o per delega, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per
    delega; in seconda convocazione la presenza di 1/3 degli associati, in proprio o per delega,
    ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.
    Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione occorre: in prima
    convocazione la presenza di 3/4 degli associati, in proprio o per delega, ed il voto favorevole
    della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega; in seconda convocazione la
    presenza di 1/2 degli associati, in proprio o per delega, ed il voto favorevole della
    maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.
    Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre: in prima
    convocazione la presenza di 3/4 degli associati, in proprio o per delega, ed il voto favorevole
    della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega; in seconda convocazione la
    presenza di 2/3 degli associati, in proprio o per delega, ed il voto favorevole della
    maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.

    ART. 8

    (Organo di amministrazione)

    L’Organo di amministrazione, denominato Consiglio Direttivo, opera in attuazione delle
    volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla
    quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
    Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia per
    Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
    In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

    • eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
    • nominare e revocare le cariche al suo interno;
    • formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate
      dall’Assemblea;
    • predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità
      previste al raggiungimento delle soglie di legge;
    • predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione
      economica dell’esercizio;
    • deliberare l’ammissione degli associati;
    • deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
    • curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa
      affidati.

    L’Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9,
    nominati dall’Assemblea per la durata di 4 anni con possibilità di essere rieletti.
    La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate
    dagli enti associati: si applica l’art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità
    e di decadenza.
    La convocazione dell’Organo di amministrazione avviene mediante comunicazione scritta,
    contenente il luogo, la data e l’ora, l’ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della
    data fissata per il suddetto Organo.
    L’Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei
    componenti.
    Le deliberazioni dell’Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.
    Si può prevedere l’intervento all’Organo di amministrazione anche mediante mezzi di
    telecomunicazione ovvero l’espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile
    verificare l’identità dell’amministratore che partecipa e vota, e a condizione che sia
    espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.
    Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di
    tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del
    terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

    ART. 9
    (Presidente)

    Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni,
    nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
    Il Presidente è eletto dall’Organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza
    dei presenti.
    Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di amministrazione e cessa per scadenza del
    mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa
    dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
    Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione, il
    Presidente convoca l’Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi.
    Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge
    l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in
    merito all’attività compiuta.
    Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia
    impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

    ART. 10
    (Organo di controllo)

    L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla
    Legge.
    I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono
    essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di
    organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
    L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei
    principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8
    giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo,
    amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al
    superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo
    di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’Organo di controllo
    esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e
    di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle
    linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto
    dall’Organo di controllo.
    I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche
    individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli
    amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

    ART. 11

    (Revisione legale dei conti)

    Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti
    dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di
    revisione legale iscritti nell’apposito registro.

    ART. 12
    (Patrimonio)

    Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre
    entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini
    dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

    ART. 13

    (Divieto di distribuzione degli utili)

    L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione,
    fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori,
    amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di
    ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

    ART. 14
    (Risorse economiche)

    L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo
    svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all’art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all’art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all’art. 7 CTS.

    ART. 15
    (Bilancio di esercizio)

    L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo
    gennaio di ogni anno.
    Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4
    mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro
    unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno.
    L’Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività
    diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione
    in calce al rendiconto per cassa.

    ART. 16
    (Libri e Registro)

    L’associazione deve tenere il:

    • libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
    • registro dei volontari, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione e vidimato ai sensi
      della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022;
    • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere
      trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di
      amministrazione;
    • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione, tenuto a
      cura dello stesso organo;
    • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, se nominato, tenuto
      a cura dello stesso organo.

    ART. 17
    (Volontari)

    I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione,
    attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo
    e le proprie capacità.
    La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di
    lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
    L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
    Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente
    sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni
    preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi
    spese di tipo forfetario.
    Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto
    dall’art. 17 del CTS.

    I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento
    dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18
    del CTS.
    La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o
    autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

    ART. 18
    (Lavoratori)

    L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
    autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini
    dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità
    statutarie.
    In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50%
    del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

    ART. 19

    (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

    In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere
    positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa
    destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.
    L’Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

    ART. 20
    (Rinvio)

    Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti
    interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto
    Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in
    quanto compatibile, dal Codice civile.